Sentenza n. 199 del 1970
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SENTENZA N. 199

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1969 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Luchsinger Giusto e la società Termotecnica Orobica, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in tatto 

1. - Un'ordinanza del pretore di Bergamo del 25 gennaio 1968 prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), a norma del quale tutti coloro che hanno pagato la tassa di registro per conto delle parti obbligate subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione e, per conseguire il rimborso possono ottenere dal pretore del luogo in cui risiedono un ordine di pagamento esecutivo dopo ventiquattro ore dall'intimazione: il pretore aveva rilevato che la previsione di un provvedimento giurisdizionale emesso inaudita altera parte ed immediatamente esecutivo, nei cui confronti non é dato instaurare un contraddittorio posticipato né ottenere la sospensione dell'esecuzione, ma solo proporre un autonomo giudizio di cognizione davanti al giudice competente in via ordinaria, si traduce in grave violazione del diritto di difesa.

Questa Corte, con ordinanza 8 maggio 1969, in accoglimento di analoga istanza del Presidente del Consiglio dei ministri, disponeva la restituzione degli atti al pretore perché accertasse l'applicabilità, alla fattispecie, del procedimento previsto dalla norma denunziata, versandosi in una controversia riguardante, non un responsabile d'imposta, ma un coobbligato.

2. - A seguito di ciò il pretore suddetto il 16 luglio 1969 ha riproposto la questione. Ha osservato che nessuna ragione sostanziale giustifica la diversità di trattamento fra persone che hanno pagato per l'adempimento di un obbligo che alla fine deve essere sopportato da un soggetto diverso dal solvens a seguito dell'azione di rimborso, e che l'art. 98 si caratterizza per la possibilità di ottenere il rimborso indipendentemente dalla qualifica assunta nel rapporto che sta alla base dell'imposizione.

3. - Il Presidente del Consiglio, intervenuto anche in questa nuova fase del processo, ha ribadito l'inapplicabilità della norma impugnata ai coobligati, avendo riguardo alla distinzione fatta dal codice civile in materia di surrogazione legale fra l'ipotesi di colui che é tenuto con altri e l'ipotesi di colui che é tenuto per altri; ha ricordato che la norma espressamente si riferisce a questa seconda categoria di soggetti, che il procedimento speciale accordato a tale categoria si spiega con il fatto che l'ordine di pagamento nel quale il procedimento culmina non presuppone riparto fra coloro ai quali si chiede il rimborso, non impone soluzioni di questioni di merito, mentre nel caso di condebitore occorre accertare se il debito pagato é alieno e in quale misura, e si é costretti ad indagini complesse.

Nel merito della questione il Presidente del Consiglio ripete i rilievi proposti nella prima fase del procedimento: l'ordine di pagamento di cui alla norma impugnata appartiene alla categoria degli accertamenti con prevalente funzione esecutiva; l'esecutività peraltro non esclude l'opposizione, perché il secondo comma della norma denunziata la consente, tranne per dedurre che le tasse pagate non fossero dovute o fossero dovute in forma minore; la giurisprudenza ammette, a seconda che sia stato o meno notificato il precetto, l'opposizione ordinaria all'esecuzione o un'autonoma azione dichiaratoria innanzi al giudice competente in via ordinaria; non si applicano alla materia le disposizioni concernenti l'opposizione al decreto ingiuntivo perché l'ordine di pagamento si differenzia nettamente dal decreto predetto, tanto che non costituisce titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziaria; la limitazione della materia dell'opposizione si spiega allorché si consideri che la funzione della norma é quella di porre le parti obbligate al pagamento del tributo nelle stesse condizioni in cui si sarebbero trovate se avessero provveduto direttamente alla registrazione e al pagamento del tributo, che avrebbe dovuto avvenire nella misura liquidata dall'ufficio.

4. - All'udienza dell'11 novembre 1970 l'Avvocatura dello Stato ha confermato le proprie tesi e conclusioni.  

Considerato in diritto 

1. - L'art. 98 legge sul registro, denunziato dal pretore di Bergamo in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la subentrare nelle ragioni, nelle azioni e nei privilegi dell'amministrazione finanziaria coloro che, per conto delle parti obbligate, hanno pagato l'imposta di registro; inoltre autorizza costoro a richiedere al pretore un ordine di pagamento contro quelle parti, e l'ordine é reso esecutivo dopo ventiquattro ore dall'intimazione. La Corte non ritiene che esso violi la norma costituzionale invocata dal pretore.

2. - Il procedimento di cui alla norma denunziata riguarda, non colui che é coobbligato per la prestazione tributaria, ma chi ne é responsabile; e la differenza fra coobbligato e responsabile é netta nella lettera della norma predetta, la quale menziona coloro che hanno pagato l'imposta di registro per conto delle parti obbligate, non coloro che sono tenuti con altri al pagamento. La differenza, ciò non pertanto, é respinta dall'ordinanza; la quale, da un lato, osserva che il responsabile é anche esso tenuto al pagamento dell'imposta e, dall'altro lato, contraddicendosi, rileva che la norma intende riferirsi a coloro sui quali non deve in definitiva cadere l'onere dell'imposta. Ma il coobbligato deve sopportare quest'onere o in tutto o in parte e non lo deve invece sopportare il responsabile, eppertanto, é, secondo la stessa ordinanza, che il coobbligato non potrebbe essere incluso fra i soggetti per i quali é apprestato il procedimento surrogatorio dell'art. 98 legge sul registro. L'art. 1203 n. 3 del codice civile non distingue fra chi é tenuto con altri e chi é tenuto per altri; la norma denunciata contiene invece tale distinzione perché ha voluto accordare solo al secondo il procedimento privilegiato dell'ordine di pagamento, in considerazione del fatto che egli, pur essendo estraneo al debito d'imposta, lo ha soddisfatto ed ha così permesso il sollecito appagamento dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, altra volta qualificato dalla Corte di rilevanza costituzionale.

Il pretore non nega che l'ordine di pagamento era stato emanato a favore di un coobbligato d'imposta. Questi, però, avendo diritto soltanto alla surrogazione ordinaria, é soggetto a tutte quelle eccezioni che derivano dal suo rapporto con gli altri coautori dell'atto; e, del resto, a chi é tenuto solo per il pagamento, come é il responsabile d'imposta, non può razionalmente spettare il potere di opporre che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore, concernendo tali motivi il rapporto sostanziale, al quale egli é estraneo.

Per avere applicato l'art. 98 predetto al coobbligato il pretore ha visto nella norma una limitazione al diritto di difesa. Questa limitazione, del resto, non sussisterebbe nemmeno se fosse esatto il giudizio espresso dal pretore, perché, com'é noto, i principi generali del diritto processuale non permettono di chiudere in sé i procedimenti iniziatisi sine causae cognitione. I quali non tolgono alla parte il diritto di provocare, nelle forme ordinarie, una contestazione della pretesa fatta valere contro di lei nelle forme sommarie: la norma impugnata non deroga a queste regole.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge sull'imposta di registro), promossa, con ordinanze 25 gennaio 1968 e 16 luglio 1969 del pretore di Bergamo, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1970.